CONI: inammissibilità del ricorso
Con decisione n. 12 del 15.3.16, il Collegio di Garanzia, Sez. IV, ha dichiarato improcedibile il ricorso prestato dalla compagine calcistica avverso il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche poiché, in relazione all’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, non è consentita “la proposizione dell’azione innanzi al Collegio di Garanzia fino a che la sentenza impugnata non sia pubblicata completa di motivazioni”. (Jesina Calcio/Junior Jesina Libertas).